Il diffondersi del virus Covid19 ed il conseguente stato pandemico hanno imposto alle Istituzioni di adottare provvedimenti sempre più tassativi, che hanno inciso in maniera significativa sui diritti e sulle libertà dei cittadini, portando alla sospensione totale o parziale di molte attività sia dei singoli sia delle imprese. 

Da un punto di vista strettamente giuridico, tale situazione ha determinato un aumento del rischio di inadempimenti contrattuali, soprattutto in tema di rapporti di durata, ed al conseguente inevitabile ricorso alla giustizia civile, che rischia di paralizzarsi proprio a fronte dell’insorgenza di numerosi contenziosi. 

Di fronte a tale scenario, ha assunto rilievo l’adozione sempre più frequente dei c.d. strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, come la c.d. procedura di mediazione, che consente, da un lato, la tutela dei diritti e degli interessi di persone fisiche e giuridiche ed in tempi più brevi rispetto a quelli della giustizia civile e, dall’altro, evita un sovraccarico del sistema giudiziario. La stessa Ministra della Giustizia Marta Cartabia, in occasione della propria relazione alle commissioni giustizia di Camera e Senato del 15 e 18 Marzo 2021, ha evidenziato come “le forme alternative di risoluzione dei conflitti producono effetti virtuosi di alleggerimento dell’amministrazione della giustizia”. 

I vantaggi della procedura di mediazione.  

Tra i motivi di successo della procedura di mediazione ci sono sicuramente il ruolo di un Mediatore quale soggetto terzo ed imparziale rispetto alle parti, i costi più contenuti rispetto a quelli giudiziali ed immediatamente consultabili dai tariffari ministeriali, e la possibilità di raggiungere un accordo, avente peraltro valore di titolo esecutivo, in tempi realisticamente più brevi rispetto a quelli di un processo. 

A titolo esemplificativo, si consideri che, con l’inizio della pandemia, in conseguenza delle misure restrittive dettate per far fronte all’emergenza sanitaria, molte prestazioni contrattuali sono divenute eccessivamente onerose, rendendo in molti casi “impossibile” il corretto adempimento delle stesse. In tali ipotesi, è possibile, in luogo della risoluzione del contratto, rinegoziarne i termini, non avviando necessariamente un giudizio, ma percorrendo una procedura alternativa e più breve quale quella della mediazione. 

La mediazione durante la pandemia. 

Il decreto-legge n. 28/2020, convertito in legge n. 70/2020, ha introdotto in tema di mediazione particolari novità, sancendo l’obbligatorietà del preventivo esperimento della procedura di fronte a violazioni di obbligazioni contrattuali conseguenti al COVID-19. In tal modo, il Legislatore ha previsto un ampliamento delle materie per cui il previo esperimento della procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda. 

Con il predetto intervento normativo è stato altresì previsto che, con il consenso preventivo delle parti, gli incontri di mediazione possano svolgersi mediante sistemi di videoconferenza. L’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la firma della parte assistita collegata da remoto e apposta in calce al verbale e all’accordo di conciliazione. Tale accordo, munito di sottoscrizione digitale del mediatore e degli avvocati delle parti, costituisce titolo esecutivo. Il mediatore, dopo aver apposto la propria sottoscrizione digitale, è tenuto a trasmettere l’accordo così formato, tramite posta elettronica certificata, agli avvocati delle parti. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata.  

Fonte: Lexchance

Di adr2021