Storia della Mediazione

Nel 1974 ad Atlanta, Georgia, nacque il primo centro privato di mediazione per le famiglie, grazie all’opera dell’avvocato e psicologo statunitense James Coogler.

Quello che aveva in mente Coogler parte dopo aver vissuto in prima persona un divorzio pesante, sia dal punto di vista economico, sia da quello emotivo: concluse che la normale “procedura avversariale”, come la chiama lui, del processo statunitense, sia pure dopo la diffusione del divorzio senza colpa, non fosse il metodo migliore per affrontare una questione così complessa e delicata come la dissoluzione di un matrimonio.

Il suo centro di mediazione non si poneva l’ambizioso obiettivo di evitare questo spiacevole epilogo, ma solo quello di far sì che avvenisse nella maniera meno dolorosa possibile, ovvero aiutando i coniugi a raggiungere un accordo in relazione a ogni aspetto implicato nello scioglimento di un nucleo familiare: affidamento dei figli, modalità di visita dell’altro coniuge, separazione dei rispettivi patrimoni, eventuale assegno di mantenimento.

Anche in Inghilterra, negli anni ’80, a seguito della diffusione di centri di mediazione autonomi rispetto al sistema giudiziario, ma disponibili ad accettare l’invio da parte di giudici di casi ritenuti adatti alla mediazione familiare, la Low Society of England dovette riconoscerne l’importanza: nel 1988 si ebbe la nascita della prima Family Mediators Associations, mentre si dovette aspettare fino al 1996 per avere il Family Law Act, legge che riconosce la diffusione e l’utilità dei servizi di mediazione, al punto da prevedere per tutte le controversie relative a questioni familiari, la partecipazione obbligatoria delle parti, insieme o separatamente, ad almeno una seduta informativa con un mediatore.

Sempre nel 1996 in Francia giunse a compimento una importante riforma, che ha reso la mediazione una risorsa fondamentale a disposizione dei giudici civili in ogni stato e grado del procedimento: si ebbe l’inserimento di un titolo VI-bis nel Nouveau Code de Procedure Civile, grazie al decreto 22 luglio 1996, n. 92-652, che ha permesso ai giudici francesi di nominare una volta raccolto il consenso delle parti, una terza persona al fine di ascoltare le parti e di confrontare i loro punti di vista per permettere loro di trovare una soluzione al conflitto che le oppone.

Questo tipo di mediazione, la cui durata massima prevista è di tre mesi, rinnovabile una volta su richiesta del mediatore, è stata tuttavia progettata per alleviare il carico contenzioso civile generale e non in particolareperil9 superamento dei conflitti coniugali nei casi di separazione e di divorzio.

Bisognerà aspettare la L. n. 439 del 2004 perché la mediazione familiare trovi posto nel Code Civil, come attività complementare a quella esercitata dal giudice che, analogamente a quanto avviene in Inghilterra, può imporre alle coppie la partecipazione ad una seduta informativa di mediazione, sul suo svolgimento e sulle sue finalità.

Nel 1987, in concomitanza con le prime esperienze francesi, si costituisce a Milano l’associazione GEA (genitori ancora), per diffondere la conoscenza e la pratica della mediazione familiare: a partire dalla fine degli anni ’80, nell’indifferenza del legislatore e degli operatori giuridici, i quali temevano di aver molto da perdere e nulla da guadagnare da questo nuovo modo di gestione dei conflitti familiari, i primi centri di mediazione nascevano e si sviluppavano per impulso e iniziativa privata, anche se con il sostegno pubblico da parte degli enti locali.

Il modello praticato dal GeA, quale quello della mediazione integrata, che evidenzia non tanto il limite imposto all’oggetto della mediazione familiare, quanto quella salutare collaborazione in autonomia, che deve presiedere ai rapporti tra i mediatori e i difensori delle parti, e che costituisce uno dei più sicuri anticorpi a ogni impropria commistione dei ruoli, risulta sostanzialmente condiviso da tutti i centri aderenti alla SIMeF, la prima associazione mediatori familiari creata in Italia.

Nei centri che aderiscono al modello di mediazione sistemico-relazionale proposto da AIMS, si preferisce seguire un modello di mediazione globale, in cui la discussione sugli aspetti emotivi e relazionali, relativi al rapporto con i figli, ma non solo, non è disgiunta dal confronto sugli aspetti economici e patrimoniali, poiché si ritiene che spesso derivino da questi ultimi gli ostacoli più forti a una serena comunicazione tra i coniugi : si ritiene che la mediazione si distingua da altre forme di intervento proprio per la sua capacità di concentrarsi sugli aspetti concreti e di raggiungere decisioni comuni su specifiche questioni.

Un atteggiamento più eclettico è invece quello della terza associazione nazionale l’AIMeF, che riunisce diversi centri di mediazione esistenti in Italia e che secondo l’art. 4 del suo regolamento interno accoglie i soci appartenenti a diverse scuole di formazione per mediatori familiari, per cui i modelli operativi possono risultare diversi, non omogenei, seppur nel rispetto delle regole presenti nello statuto.

Oggi in Italia è giusto ricordare la L. n. 54 del 2006 sull’affido condiviso, primo atto in cui si comincia a parlare concretamente di mediazione: speriamo sia solo il primo passo!

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